Avranno diritto all'AUC gli attivi e gli invalidi assicurati all'IPCT al 31 dicembre 2023 che rimarranno assicurati senza interruzioni fino al momento del proprio pensionamento per vecchiaia e che richiederanno le prestazioni di vecchiaia in forma di rendita (pensione di vecchiaia). L’AUC è un importo conferito una tantum, al momento in cui matura l’effettivo diritto ad una pensione di vecchiaia in forma di rendita. Si tratta di una misura di compensazione finalizzata a limitare (ad un “meno 2%” e non oltre) l’impatto che la riduzione dei tassi di conversione, in atto dal 2024, avrà sull’ammontare delle future pensioni di vecchiaia delle persone già assicurate presso IPCT in data 31.12.2023 (valutate sulla base dello stipendio assicurato medio dell’anno 2023 e dell’avere di vecchiaia alla data di riferimento 31 dicembre 2023). Concretamente, l’importo dell’AUC farà parte del capitale di previdenza del futuro pensionato per vecchiaia, ma non fa parte del suo avere di vecchiaia mentre è ancora attivo o invalido. Prima del pensionamento per vecchiaia, l’AUC va considerato una prestazione in aspettativa, in particolare non fa parte della prestazione di libero passaggio. Ciò significa che non sussiste alcun diritto all’importo dell’AUC in caso di uscita dalla cerchia delle persone assicurate prima del pensionamento (ad esempio per decesso, dimissioni, cambiamento del posto di lavoro, licenziamento, disdetta della convenzione di affiliazione ad IPCT da parte del suo datore di lavoro). Un eventuale rientro tra gli assicurati attivi, in tempi successivi, di una persona nel frattempo uscita, non porta al ripristino del diritto all’AUC: una persona rientrata viene sempre trattata come un nuovo assicurato (salvo nei casi di trasferimento con continuità ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di previdenza). Sono esclusi dall’attribuzione dell’AUC gli assicurati attivi la cui pensione di diritto risulterà dalle garanzie ai sensi della norma transitoria art. 24 LIPCT, visto che la riduzione del tasso di conversione non influenza la loro futura pensione. Il diritto all’AUC decade in caso di capitalizzazione della pensione di vecchiaia, visto che la riduzione dei tassi di conversione, all’origine della misura, non riduce il capitale di vecchiaia finale al momento del pensionamento, bensì solo l’ammontare della pensione di vecchiaia erogata a partire da quel momento. In caso di capitalizzazione parziale, l’AUC viene ridotto in proporzione. La pensione di diritto, calcolata con il tasso di conversione regolamentare valido al momento dell’effettivo pensionamento, e computando l’AUC, non può in ogni caso superare il 98% della pensione teorica calcolata con il vecchio tasso di conversione valido nel 2023 a parità di avere di vecchiaia ma senza computare l’AUC. Secondo questa regola, applicata tramite un calcolo di controllo, l’ammontare dell’AUC effettivamente assegnato può venire ridotto rispetto all’importo che figura sul certificato, ad esempio nel caso di assicurati che prevedono una riduzione del grado d’occupazione nei prossimi anni, o assicurati il cui avere di vecchiaia avrà un’evoluzione futura condizionata da fattori esogeni (ad esempio futuri prelievi per la promozione della proprietà d’ abitazioni o divorzio), insomma nei casi in cui l’avere di vecchiaia evolverà in maniera inferiore rispetto alle previsioni fatte nel 2023. Illustriamo questa fattispecie con un esempio esplicativo: |