Fanno eccezione le persone nate prima del 1963 e assicurate ininterrottamente all’IPCT da prima del 01.01.2013, alle quali è stata conferita, tramite una specifica norma transitoria (art. 24 della Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012; in seguito «norma transitoria»), una garanzia delle prestazioni di vecchiaia calcolate secondo il precedente piano previdenziale in vigore fino ad allora. Assicurazione L’assicurazione inizia con il rapporto di lavoro e uno stipendio annuo superiore ai ¾ della rendita AVS massima. Fino al compimento dei 20 anni i collaboratori sono assicurati esclusivamente contro i rischi d’invalidità e decesso; dai 20 anni anche per la vecchiaia. Le persone che, al momento dell’assunzione, sono già al beneficio di una rendita intera dell’AI, non vengono assicurate neanche per la capacità lavorativa residua. Inoltre, i collaboratori che al momento dell’ammissione alla cassa pensioni sono parzialmente incapaci al lavoro, vengono assicurati soltanto per la parte che corrisponde alla capacità lavorativa. Stipendio assicurato e quota di coordinamento Lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale meno la quota di coordinamento. La quota di coordinamento varia in funzione della data d’inizio dell’assicurazione presso l’IPCT dell’assicurato: – 31.12.1994: 2/3 rendita AVS massima; – 01.01.1995: 7/8 rendita AVS massima. In caso di attività a tempo parziale, la quota di coordinamento è ridotta proporzionalmente. Avere di vecchiaia L’avere di vecchiaia corrisponde al capitale di risparmio accumulato. Esso si compone: – della prestazione di libero passaggio acquisita al 31.12.2012 (per chi era già assicurato all’IPCT a quel momento); – degli accrediti di vecchiaia acquisiti calcolati sullo stipendio assicurato secondo la seguente tabella (piano STANDARD): - dai 20 anni ai 34 anni 16%
- dai 35 anni ai 44 anni 19%
- dai 45 anni ai 54 anni 22%
- dai 55 anni ai 65 anni 25%
– di eventuali prelievi e apporti dopo il 31 dicembre 2012; – degli interessi remunerativi calcolati annualmente sull’avere di vecchiaia acquisito al 31 dicembre dell’anno precedente. Prestazione di libero passaggio La prestazione di libero passaggio corrisponde all’importo più elevato tra: – l’avere di vecchiaia regolamentare; – l’importo minimo secondo l’art. 17 LFLP; – l’avere di vecchiaia obbligatorio secondo l’art. 15 LPP. Tasso di conversione È il coefficiente utilizzato per convertire l’avere di vecchiaia in rendita, alfine di stabilire la pensione di vecchiaia e la pensione d’invalidità. I tassi di conversione attuali (in %) sono i seguenti: Età di pensionamento esatta | Anno del pensionamento | Età | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | dal 2031 | 58 | 5.21 | 5.09 | 4.97 | 4.85 | 4.73 | 4.61 | 4.49 | 4.41 | 59 | 5.33 | 5.21 | 5.09 | 4.97 | 4.85 | 4.73 | 4.61 | 4.53 | 60 | 5.45 | 5.33 | 5.21 | 5.09 | 4.97 | 4.85 | 4.73 | 4.65 | 61 | 5.57 | 5.45 | 5.33 | 5.21 | 5.09 | 4.97 | 4.85 | 4.77 | 62 | 5.69 | 5.57 | 5.45 | 5.33 | 5.21 | 5.09 | 4.97 | 4.89 | 63 | 5.81 | 5.69 | 5.57 | 5.45 | 5.33 | 5.21 | 5.09 | 5.01 | 64 | 5.93 | 5.81 | 5.69 | 5.57 | 5.45 | 5.33 | 5.21 | 5.13 | 65 | 6.05 | 5.93 | 5.81 | 5.69 | 5.57 | 5.45 | 5.33 | 5.25 | 66 | 6.23 | 6.11 | 5.99 | 5.87 | 5.75 | 5.63 | 5.51 | 5.43 | 67 | 6.41 | 6.29 | 6.17 | 6.05 | 5.93 | 5.81 | 5.69 | 5.61 | 68 | 6.59 | 6.47 | 6.35 | 6.23 | 6.11 | 5.99 | 5.87 | 5.79 | 69 | 6.77 | 6.65 | 6.53 | 6.41 | 6.29 | 6.17 | 6.05 | 5.97 | 70 | 6.95 | 6.83 | 6.71 | 6.59 | 6.47 | 6.35 | 6.23 | 6.15 |
Per le persone attive che entrano a far parte della cerchia degli assicurati presso l’IPCT a partire dal 01.01.2024, viene da subito applicato il tasso di conversione della colonna “dal 2031”, in quanto non beneficiano di misure di compensazione. Pensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia può essere chiesta a partire dalla fine del mese del compimento dei 58 anni fino a 65 anni. In caso di proseguimento dell’attività lucrativa dopo i 65 anni è possibile differire il pensionamento fino a 70 anni al massimo. Per stabilire la pensione di vecchiaia, l’avere di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento viene moltiplicato per il tasso di conversione corrispondente (calcolato al mese esatto per interpolazione lineare), tenendo conto del finanziamento del costo del supplemento sostitutivo AVS a carico dell’assicurato. Per gli assicurati beneficiari della già citata norma transitoria è comunque garantito almeno l’importo della pensione calcolato al 31 dicembre 2012 alle diverse età di pensionamento. Per ogni figlio minorenne, o fino ai 25 anni se in formazione o invalido, è riconosciuto un supplemento del 10% della pensione di vecchiaia. Al momento del pensionamento è data la possibilità di ritirare anche l’intero avere di vecchiaia disponibile in forma di capitale (un’eccezione è prevista per i beneficiari della norma transitoria, per i quali la capitalizzazione massima ammonta al 50%). L’assicurato può riscuotere la pensione di vecchiaia o la pensione in forma di capitale in modo scaglionato fino ad un massimo di tre riscossioni parziali. Supplemento sostitutivo AVS Il pensionato o la pensionata per vecchiaia, a partire dai 58 anni ha diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto che non raggiunge l’età di riferimento AVS (calcolata secondo i contenuti della riforma “AVS 21”). Per le persone assicurate che beneficiano delle norme transitorie, e per tutte le donne che erano già in prepensionamento prima del 31.12.2023, l’età termine del supplemento sostitutivo AVS rimane invece fissata a 64 anni. Il supplemento sostitutivo massimo è pari all’80% della rendita AVS massima: – per chi beneficia della pensione di vecchiaia secondo il nuovo piano assicurativo: il supplemento sostitutivo AVS è ridotto proporzionalmente al grado di occupazione medio degli ultimi 10 anni e agli anni di servizio mancanti al raggiungimento dei 35 anni di servizio. Per gli assicurati entrati nell’IPCT prima del 01.01.1995 gli anni di servizio sono rivalutati nella misura di 35 anni su 30 anni. Il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS è a carico dei datori di lavoro (mediante un contributo una tantum al momento del pensionamento) e degli assicurati (mediante riduzione della rendita ordinaria di pensione) nella misura del 100%, secondo una chiave di riparto predefinita. – per chi beneficia della pensione di vecchiaia secondo la norma transitoria: il supplemento sostitutivo AVS è ridotto proporzionalmente al grado di occupazione medio, e agli anni mancanti al raggiungimento dei 40 anni di assicurazione. Il supplemento sostitutivo AVS è a carico dell’IPCT nella misura del 25%, mentre il restante 75% è a carico dei datori di lavoro e degli assicurati secondo una chiave di riparto predefinita. Pensione d’invalidità La pensione di invalidità corrisponde all’avere di vecchiaia proiettato all’età di 65 anni (la proiezione avviene utilizzando l’ultimo stipendio assicurato ed un tasso di interesse sull’avere di vecchiaia del 2%) moltiplicato per il tasso di conversione del 5.25%, ma al minimo al 50% del salario assicurato al momento dell’evento. La pensione d’invalidità viene versata fino al compimento dei 65 anni. Dal mese successivo viene sostituita da una pensione di vecchiaia corrispondente all’avere di vecchiaia effettivo a 65 anni (come se la persona assicurata avesse continuato l’attività, mantenendo uno stipendio costante pari all’ultimo stipendio assicurato prima dell’invalidità, e tenendo conto degli interessi remunerativi effettivamente attribuiti ogni anno) moltiplicato per il tasso di conversione valido in quel momento. Inoltre, per ogni figlio minorenne, o fino ai 25 anni se in formazione o invalido, vi è il diritto a un supplemento del 10% della pensione di invalidità. Pensione vedovile o pensione per persona convivente superstite La pensione vedovile per il coniuge (o partner registrato) superstite corrisponde a: – In caso di decesso di un assicurato attivo: 60% della pensione d’invalidità ipotetica del defunto; – In caso di decesso di un pensionato che percepiva una pensione calcolata secondo il presente Regolamento: 60% della pensione di vecchiaia del defunto; – In caso di decesso di un pensionato che percepiva una pensione calcolata secondo le disposizioni in vigore prima del 01.01.2013 o secondo la norma transitoria: 50% della pensione del defunto. A determinate condizioni vincolanti ben descritte nel Regolamento di previdenza, la persona convivente è parificata al coniuge e ha diritto alla pensione per persona convivente superstite, il cui importo è lo stesso previsto per la pensione vedovile. Pensione per orfani La pensione per orfani corrisponde a: – In caso di decesso di un assicurato attivo: 20% della pensione d’invalidità ipotetica del defunto; – In caso di decesso di un pensionato: 20% della pensione del defunto. La pensione erogata per ogni orfano minorenne, o fino ai 25 anni se in formazione o invalido. Ai sensi del presente Regolamento, sono considerati orfani anche i figli del coniuge o del convivente se la persona assicurata defunta provvedeva al loro sostentamento in maniera preponderante. Capitale di decesso In caso di decesso di un assicurato attivo senza diritto a pensioni per superstiti, è assegnato un capitale di decesso corrispondente al 100% dell’avere di vecchiaia in favore dei seguenti beneficiari: a) i figli; in loro assenza: b) i genitori; in loro assenza: c) i fratelli e sorelle. In caso di più beneficiari in vita, l’assicurato può, nel rispetto di alcune condizioni, lasciare una disposizione scritta a favore di uno solo o una parte di essi, ritenuto che i beneficiari debbano appartenere alle categorie menzionate. In assenza di disposizioni scritte, il riparto avviene in parti uguali nel rispetto delle categorie qui elencate. Contributo degli assicurati Il contributo totale degli assicurati è del 12.3% dello stipendio assicurato così suddiviso (piano STANDARD): – contributo ordinario: 10.5% – contributo supplementare per compensazione riduzione tassi di conversione: 1.8% Si aggiunge inoltre la partecipazione a carico dell’assicurato del costo del supplemento sostitutivo AVS, tramite riduzione vitalizia della pensione base. Contributo dei datori di lavoro Il contributo totale dei datori di lavoro è dell’19.8% dello stipendio assicurato così suddiviso: – contributo ordinario: 11.6% – contributo straordinario: 4.0% – contributo di risanamento fino al 2051: 3.0% – contributo supplementare per compensazione riduzione tassi di conversione: 1.2% Si aggiunge inoltre la partecipazione a carico del datore di lavoro del costo del supplemento sostitutivo AVS, tramite versamento una tantum del contributo necessario al momento dell’effettivo pensionamento. Tre piani a scelta Oltre al piano standard di riferimento, viene offerta agli assicurati la possibilità di scegliere tra altre due proposte: una con accrediti di vecchiaia maggiorati rispetto al piano standard (piano PLUS), l’altra con accrediti di vecchiaia ridotti (piano MINI). La tabella seguente ne riassume i contenuti: | Accrediti di vecchiaia in % stipendio assicurato | Fasce d’età | Piano STANDARD | Piano MINI | Piano PLUS | 20 – 34 anni | 16% | 14% | 18% | 35 – 44 anni | 19% | 17% | 21% | 45 – 54 anni | 22% | 20% | 24% | 55 – 65 anni | 25% | 23% | 27% | | Contributi totali in % stipendio assicurato | Dipendente | 12.30% | 10.30% | 14.30% | Datore di lavoro | 19.80% | 19.80% | 19.80% |
Accredito unico di compensazione (AUC) Hanno diritto ad un accredito di compensazione unicamente gli attivi e gli invalidi già assicurati all'IPCT al 31 dicembre 2023, e che rimangono assicurati senza interruzioni fino al momento del proprio pensionamento, richiedendo le relative prestazioni di vecchiaia in forma di rendita (pensione di vecchiaia). L’ AUC è un importo forfetario, finanziato mediante un accantonamento appositamente costituito a bilancio, attribuito in aggiunta al capitale di previdenza al momento dell’effettivo pensionamento, affinché la pensione annua basata sul tasso di conversione valido in quel momento sia al massimo del 2% inferiore a quella basata sul salario, sul grado d’occupazione e sui tassi di conversione validi nell’anno 2023. I casi speciali sono regolamentati mediante direttiva. L’ AUC è una prestazione in aspettativa prevista dal regolamento di previdenza. Il Consiglio d’Amministrazione può cambiare le relative disposizioni in ogni momento. Disclaimer Questo riassunto del piano è prettamente informativo e non vincola giuridicamente l’IPCT nei confronti di terzi, quali gli assicurati, i datori di lavoro, lo Stato del Canton Ticino. Bellinzona, 25 gennaio 2025 |