Previdenza

Riassunto piano previdenziale IPCT (stato 1° gennaio 2026)

  

Premessa
Questo documento spiega i contenuti principali del piano previdenziale dell’IPCT. Ci sono due punti da precisare subito:

  • Chi ne è escluso: Le persone nate prima del 1963, e assicurate da prima del 2013 senza interruzioni, sono sottoposte a vantaggiose regole particolari (secondo la “norma transitoria” ex art. 24 LIPCT), che questo riassunto non menziona.
  • Calcolo dei valori e nuova 13a AVS: Molti calcoli e parametri menzionati dipendono dal valore della “rendita AVS massima”. È importante sapere che in tale valore non viene mai contata la 13esima mensilità AVS (introdotta dal 2026), che è una sorta di bonus di fine anno previsto da quest’assicurazione sociale e non concorre alla definizione dell’importo della rendita AVS massima annua di base.

 

1. Rapporto d'assicurazione

L’assicurazione inizia con il rapporto di lavoro e uno stipendio annuo superiore ai ¾ della rendita AVS massima. Fino al compimento dei 20 anni l’assicurazione è limitata ai rischi d’invalidità e decesso, mentre il processo di risparmio per la vecchiaia inizia a partire dai 20 anni.
Le persone che, al momento dell’assunzione, sono già al beneficio di una rendita intera dell’AI, non vengono assicurate neppure disponendo di una capacità lavorativa residua.
Inoltre, le persone che, al momento dell’ammissione alla cassa pensioni, sono parzialmente incapaci al lavoro, vengono assicurate temporaneamente solo per la propria capacità lavorativa parziale, finché viene pienamente recuperata.

 

 

 2. Avere di vecchiaia

L’avere di vecchiaia rappresenta il capitale previdenziale individuale della persona assicurata.

Esso è costituito dalla somma dei contributi versati, dagli eventuali capitali di libero passaggio trasferiti da precedenti rapporti di lavoro, dagli interessi annui accreditati dall’Istituto e dagli altri apporti individuali. Questo capitale costituisce la base per il calcolo delle prestazioni pensionistiche.

 

3. Primato dei contributi

L’ordinamento dell’IPCT si fonda sul sistema del primato dei contributi. In questo modello, l’entità delle prestazioni previdenziali dipende direttamente dall’ammontare del capitale accumulato al momento dell’evento assicurato (pensionamento, invalidità o decesso), al quale si applicherà il tasso di conversione valido in quel momento. Più elevato è il capitale accumulato, maggiore sarà la prestazione erogata.


4. Lo stipendio assicurato

La base di calcolo per i contributi e le prestazioni è lo stipendio assicurato. Esso si ottiene deducendo dallo stipendio annuo lordo (epurato dalle componenti chiaramente occasionali che non vengono considerate ai fini della previdenza professionale) un importo definito “deduzione di coordinamento” (pari a 7/8 della rendita AVS massima per le persone assicurate a partire dal 01.01.1995). Per le persone impiegate con un grado di occupazione parziale, tale deduzione viene ridotta in misura proporzionale.

 

5. Accrediti di vecchiaia


Ogni anno, tramite il pagamento dei contributi, una percentuale dello stipendio assicurato viene destinata all’accumulo del capitale personale dell’assicurato (avere di vecchiaia). Questa parte dei contributi, denominata accredito di vecchiaia, varia in base al piano scelto. Nel piano STANDARD, le percentuali degli accrediti di vecchiaia sono le seguenti a seconda della classe d’età:


− 20 – 34 anni: 16%
− 35 – 44 anni: 19%
− 45 – 54 anni: 22%
− 55 – 65 anni: 25%


Nel piano MINI vengono ridotti di 2 punti percentuali, nel piano PLUS vengono aumentati di 2 punti percentuali.

 

6. Prestazione di libero passaggio

 In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del pensionamento, la persona assicurata ha diritto alla prestazione di libero passaggio (o prestazione d’uscita). L’Istituto garantisce il versamento dell’importo più elevato risultante dal confronto tra tre parametri: il risparmio effettivo accumulato a norma di regolamento (avere di vecchiaia), l’importo minimo previsto dalla Legge federale sul libero passaggio (LFLP) e il capitale minimo obbligatorio secondo la LPP (che, nel caso dell’IPCT, è di regola assai inferiore agli altri due valori).

 

 7. Pensione di vecchiaia


Il diritto alla pensione di vecchiaia può essere esercitato tra i 58 e i 70 anni. La rendita è calcolata moltiplicando il capitale accumulato per il tasso di conversione.

È inoltre prevista l’erogazione di un supplemento del 10% per ogni figlio minorenne o in formazione (ma al massimo fino a 25 anni).
L’assicurato può richiedere la liquidazione della prestazione in forma di capitale e pure procedere a un pensionamento scaglionato in tre diversi momenti al massimo (da notare che la prima riduzione deve ammontare almeno al 20% del grado d’occupazione e del salario precedenti).

 

8. Tasso di conversione

Il tasso di conversione è l’aliquota percentuale applicata al capitale accumulato per determinare l’importo della rendita annua. A partire dal 2031, o da subito per le persone assicurate a partire dal 2024, è previsto un tasso del 5.25% in caso di pensionamento al compimento dei 65 anni. I tassi sono inferiori per chi si pensiona prima dei 65 anni e superiori per chi prosegue l’attività lavorativa oltre tale soglia.
Per le persone già assicurate entro il 31.12.2023, i tassi di conversione sono in una fase di decrescita secondo lo schema seguente:

 

   

9. Supplemento sostitutivo AVS

Qualora il pensionamento avvenga prima dell’età ordinaria AVS, è prevista una rendita aggiuntiva temporanea, chiamata supplemento sostitutivo AVS, versata fino all'inizio del diritto alla rendita AVS. L’importo massimo è pari all’80% di una rendita massima AVS (dunque attualmente CHF 24’192.-).
L’importo viene ridotto se al momento del pensionamento si contano meno di 35 anni di servizio presso il medesimo datore di lavoro affiliato all’IPCT o se il grado d’occupazione medio negli ultimi 10 anni era inferiore al 100%. Il finanziamento è ripartito tra datore di lavoro e assicurato; quest’ultimo vi partecipa tramite una riduzione vitalizia della propria rendita di base.

Se toccate dagli effetti negativi della riforma “AVS 21”, per le donne nate tra il 1961 e il 1965 sono previste specifiche misure compensative.

 

10. Pensione d’invalidità

In caso di incapacità lavorativa di lungo periodo in ragione della quale l’AI riconosce una rendita d’invalidità, la persona assicurata ha diritto a una pensione d’invalidità anche da parte dell’Istituto di previdenza. Essa viene calcolata proiettando il capitale accumulato fino al 65° anno di età (con un tasso di interesse ipotetico del 2%) e applicando un tasso di conversione del 5.25%. La rendita minima garantita è in ogni caso pari al 50% dell’ultimo stipendio assicurato, tranne in rari casi in cui la persona assicurata frena volontariamente l’ammontare del proprio avere di vecchiaia. È inoltre prevista l’erogazione di un supplemento pari al 10% per ogni figlio minorenne o in formazione (ma al massimo fino a 25 anni).

  

11. Pensione vedovile o per persona convivente superstite

In caso di decesso dell’assicurato, di regola il coniuge (o il partner registrato) ha diritto a una rendita. Pure la persona convivente non coniugata può avere diritto ad una rendita per superstiti, se sono rispettate le stringenti condizioni regolamentari.
L’importo è pari al 60% della pensione d’invalidità o di vecchiaia spettante al defunto.

 

12. Pensione per orfani

I figli della persona assicurata deceduta hanno diritto a una rendita pari al 20% della pensione d’invalidità o di vecchiaia spettante al genitore defunto. La prestazione è corrisposta fino al 18° anno di età, o fino al 25° anno se il figlio è in formazione o invalido.

  

13. Capitale di decesso

In assenza di beneficiari aventi diritto a una rendita per superstiti, al decesso di una persona assicurata attiva il 100% del capitale accumulato viene versato sotto forma di capitale di decesso.

Gli aventi diritto sono, in ordine di priorità: figli, genitori, fratelli e sorelle. La persona assicurata può disporre per iscritto una diversa ripartizione tra i beneficiari della medesima categoria, ma non può aggiungere altre categorie di beneficiari.
In alcuni casi particolari, un capitale di decesso residuo può venire versato pure in presenza di prestazioni di rendita per superstiti.
Nessuna prestazione in capitale è invece prevista al decesso di un pensionato (per vecchiaia o per invalidità).

 

 

 14. Contributo degli assicurati

Per il piano STANDARD, la quota a carico dell’assicurato è del 12.3% dello stipendio assicurato. Tale percentuale comprende il contributo ordinario (10.5%) e il contributo supplementare (1.8%) per il finanziamento delle misure di compensazione adottate dopo l’esito positivo della votazione popolare cantonale dell’estate 2024.

 

15. Contributo dei datori di lavoro

Il datore di lavoro versa un contributo complessivo del 19.8% dello stipendio assicurato, così suddiviso: 11.6% contributo ordinario, 4.0% contributo straordinario, 3.0% contributo di risanamento e 1.2% contributo supplementare.

Il datore finanzia inoltre la propria quota del supplemento AVS tramite un versamento unico al momento del pensionamento.

  

16. Tre piani a scelta


L’ordinamento IPCT offre tre opzioni contributive. Mentre la quota del datore di lavoro rimane fissa al 19.80%, la quota a carico dell’assicurato varia in base al piano scelto:
− Piano MINI: contributo dell’assicurato 10.30% (accrediti di vecchiaia ridotti di 2 punti percentuali)

− Piano STANDARD: contributo dell’assicurato 12.30%
− Piano PLUS: contributo dell’assicurato 14.30% (accrediti di vecchiaia aumentati

   di 2 punti percentuali)

 

17. Accredito unico di compensazione (AUC)

Le persone assicurate entro il 31 dicembre 2023, e che lo rimangono senza interruzioni fino al pensionamento, beneficiano di un AUC assegnato al loro capitale di previdenza al momento del pensionamento. Questa misura è volta a limitare al 2% la riduzione della pensione di vecchiaia causata dalla diminuzione dei tassi di conversione in atto dal 2024.
L’ AUC non fa parte dell’avere di vecchiaia, pertanto se la persona assicurata decide di ritirare il proprio avere sotto forma di capitale (liquidazione unica) o se lascia l’IPCT prima del pensionamento trasferendo i fondi a un altro istituto (prestazione d’uscita), l’AUC non viene attribuito. In questi casi, infatti, l’interessato non subirebbe alcuna riduzione della rendita di vecchiaia, l’unica prestazione che l’AUC è destinato a compensare.

 

18. Riscatti facoltativi di contributi

La persona assicurata ha la facoltà di effettuare versamenti volontari per incrementare il proprio capitale accumulato e, conseguentemente, le prestazioni previdenziali. L’importo massimo del riscatto è indicato nel certificato individuale di previdenza. Tali versamenti godono solitamente della deducibilità fiscale dall’imposta sul reddito della persona assicurata, e maturano interessi (il tasso di remunerazione è uguale a quello dell’avere di vecchiaia fissato anno per anno).

  

Disclaimer

Le presenti informazioni hanno carattere puramente esplicativo. In caso di divergenza tra questo testo e i regolamenti ufficiali dell’IPCT o le basi legali, fanno fede esclusivamente questi ultimi. La presente sintesi non conferisce alcun diritto legale.

 

 

Bellinzona, 30 dicembre 2025