Previdenza

Sospensione dell'assicurazione rischio durante il congedo non pagato (CNP)

Sospensione dell’assicurazione rischio durante un congedo non pagato (CNP)


 

Dal 01.01.2025, ai sensi dell’ art. 8 del Regolamento di previdenza, l’IPCT concede alle persone assicurate la possibilità di sospendere completamente la copertura assicurativa durante un congedo non pagato di durata superiore a un mese. La richiesta va inoltrata dalle singole persone interessate utilizzando il formulario scaricabile qui, debitamente completato e firmato.

Rendiamo attenti gli assicurati sugli aspetti rilevanti seguenti:

  • l’ eventuale scelta di sospensione va fatta imperativamente entro un mese dall'inizio del congedo, ed è valida per tutta la durata del congedo, non sono ammessi cambiamenti in tempi successivi;
  • la sospensione comporta, oltre all’assenza di un premio da pagare a carico dell’assicurato, la rinuncia totale alle prestazioni previste dall’IPCT a favore degli assicurati attivi in caso di invalidità o decesso. Qualora un evento (inizio di un'incapacità lavorativa di lunga durata o decesso) si verificasse durante il congedo, l’IPCT si limiterebbe a liquidare la prestazione d’uscita; 
  • in assenza di decisioni esplicite nei termini previsti, è dato automaticamente il mantenimento dell’ assicurazione ed il relativo obbligo di pagamento del premio di rischio;
  • quando al momento dell’inizio del congedo è già in corso un caso di incapacità lavorativa per malattia o infortunio di lunga durata, il mantenimento dell’assicurazione rischio, ed il relativo pagamento del premio, sono obbligatori.

Richiesta di sospensione premio rischio congedo