Previdenza

Richiesta di riscatto volontario (versamento supplementare)

L’art. 12 del Regolamento di previdenza dell’IPCT prevede che l’assicurato/a possa migliorare le sue prestazioni tramite il riscatto volontario nei limiti previsti dagli art. 79b LPP e dagli art. 60a, 60b, 60c e 60d dell’Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP2).

Dati della persona assicurata

Cognome

Nome

Data di nascita (gg/mm/aaaa)

Numero AVS

Numero d’assicurato/a IPCT

Indirizzo E-mail al quale l’IPCT invierà la conferma e le istruzioni di pagamento

Somma di riscatto richiesta

Indicare la somma (CHF)

Informazioni necessarie per la verifica dell'importo massimo ammesso

Dispone di altri averi di libero passaggio (2. Pilastro) non ancora trasferiti all’IPCT?

In passato ha effettuato dei prelievi anticipati del 2. Pilastro per l’accesso alla proprietà non ancora completamente rimborsati?

In passato ha effettuato dei prelievi anticipati del 2. Pilastro per divorzio?

Si è trasferito/a in Svizzera dall’estero da meno di 5 anni interi (o, per lavoratori frontalieri, ha iniziato a lavorare in Svizzera da meno di 5 anni)?

Percepisce o ha già percepito prestazioni di vecchiaia (rendita o capitale) da un Istituto di previdenza professionale (II Pilastro)?

Percepisce o è in corso una procedura per l’ottenimento di una rendita dall’Assicurazione invalidità (AI)?

In passato ha esercitato un’attività indipendente (ai sensi dell’AVS) e ha versato contributi nel pilastro 3a negli anni in cui la esercitava?

Ha versato contributi nel pilastro 3a prima dell’età di 25 anni?

Dichiarazioni finali della persona assicurata

La persona assicurata conferma di avere risposto alle domande in modo veritiero e completo;

La persona assicurata prende atto che, ai sensi dell’art. 79b cpv. 3 della LPP, le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate in forma di capitale a favore dell’assicurato prima che siano trascorsi tre anni interi;

La persona assicurata:

  • prende atto che l’ IPCT invierà la conferma d’accettazione della somma di riscatto richiesta e le relative istruzioni per il pagamento esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicato nel presente modulo;
  • prende atto che l’Istituto non è tenuto a verificare le conseguenze fiscali del riscatto per la persona assicurata (di regola l’importo del riscatto è deducibile fiscalmente dal reddito imponibile, ma la deduzione fiscale non verrà ammessa in caso di successivo prelievo di prestazioni in forma di capitale prima che siano trascorsi tre anni interi o in altri casi particolari);
  • prende atto che un riscatto è ammesso solo dopo il rimborso completo di un eventuale precedente prelievo anticipato per finanziare la proprietà dell’abitazione;
  • prende atto che i riacquisti dopo divorzio ai sensi dell’art. 22d della LFLP (Legge federale sul libero passaggio) non sono soggetti alle limitazioni previste per altri riscatti (art. 79b cpv. 4 della LPP); pertanto, in presenza di un precedente prelievo per divorzio non ancora rimborsato, l’ IPCT considererà questo versamento come riacquisto dopo divorzio, salvo suo avviso contrario da comunicare prima del versamento.