Misure di compensazione per le rendite pensionistiche versate dall’IPCT oggetto della votazione del 9.6.2024 Su che cosa non si vota? Con l’avvicinarsi della data prevista per la votazione cantonale, capita ancora di sentire – nel pubblico dibattito sul tema - una certa confusione tra alcuni concetti, nonché alcune argomentazioni interessanti, ma che poco hanno a che vedere con il tema sottoposto al voto popolare. Dunque su cosa NON si vota il 9 giugno? Il 9 giugno NON si vota per stabilire il nuovo ammontare dei tassi di conversione Il livello dei tassi di conversione è di competenza degli Organi della cassa. Il percorso di abbassamento dal 6.17% al 5.25% entro il 2031 è già iniziato ed è definitivo, implementato nel regolamento di previdenza. In nessun modo, in caso di voto negativo il 9 giugno, vi sarà una ridefinizione del percorso al ribasso del tasso di conversione, che è una necessità ineluttabile. Dunque, in caso di voto negativo il 9 giugno, una volta a regime le pensioni si ridurranno del 15% rispetto ai parametri che esistevano fino al 2023. Il 9 giugno NON si vota sull’utilizzo di accantonamenti speciali previsti regolarmente nel bilancio di IPCT Negli ultimi anni, grazie alla riduzione delle rendite vedovili in aspettativa per coniugi di pensionati, e grazie all’ottimo rendimento patrimoniale del 2019, IPCT ha potuto creare un accantonamento definito “per misure di compensazione“ a bilancio, per un importo di CHF 293 mio a fine 2023. Gli Organi della cassa sono competenti per l’utilizzo di tale importo, ed intendono impiegarlo affinché anche per gli assicurati attivi più anziani senza più una carriera completa davanti (dunque senza più 45 anni di nuovi contributi davanti) possano contenere la riduzione della futura rendita di pensione ad un massimo del 2%. In caso di mancata approvazione dell’aumento dei contributi il 9 giugno, l’obiettivo non potrà più essere raggiunto ed occorrerà ripensare l’utilizzo di questo accantonamento, la cui competenza rimane comunque degli Organi della cassa.
Il 9 giugno NON si vota su misure di ricapitalizzazione (risanamento, rifinanziamento) dell’Istituto e per modificare il grado di copertura dell’Istituto L’oggetto del voto non è il finanziamento (ricapitalizzazione) della cassa, bensì l’aumento degli accrediti di vecchiaia dei singoli assicurati (la parte del premio annuale destinata al risparmio) che vanno a costituire il capitale di vecchiaia individuale. Il Canton Ticino, per applicare gli articoli 72a e seguenti della LPP (istituti di diritto pubblico in capitalizzazione parziale), aveva optato per un meccanismo di ricapitalizzazione della Cassa a lungo termine: per raggiungere il grado di copertura previsto nelle legge federale pari a 80% (esteso a 85% nella legge cantonale) sono previsti dei contributi di ricapitalizzazione ricorrenti annui chiamati “di risanamento” (3% dei salari assicurati con scadenza 2051) e “straordinari” (4% dei salari assicurati, senza scadenza prestabilita). Il loro ammontare annuo è attualmente di circa CHF 70 milioni. A quel momento, il Gran Consiglio aveva invece rinunciato ad una ricapitalizzazione iniziale decisiva, limitandosi ad un versamento parziale per la ricapitalizzazione di CHF 454.4 mio. Il grado di copertura iniziale effettivo di IPCT nel 2013 è stato fissato al 64.8%. Viene pertanto seguito un cammino di ricapitalizzazione anno per anno, che va aggiornato ogni 5 anni, e periodicamente il perito indipendente ne verifica ed attesta la plausibilità. Ad oggi, a quasi 30 anni dalla fine del periodo di ricapitalizzazione, prevista per il 2051, non vi sono segnali che facciano temere che tale obiettivo non sia plausibile. Se si capitalizzassero ad oggi i CHF 70 milioni di contributi di ricapitalizzazione annui da qui al 2051, il grado di copertura dell’IPCT supererebbe l’80%. Ogni anno IPCT pubblica nel rendiconto il cammino di ricapitalizzazione teoricamente previsto e quello effettivamente compiuto. Qualunque sia l’esito del voto del 9 giugno, il rapporto tra patrimonio dell’Istituto ed impegni verso gli assicurati (e dunque il grado di copertura) non cambierà, né cambierà il cammino di ricapitalizzazione che è stato deciso dal legislatore con inizio nel 2013. Giova forse ricordare che il bisogno di ricapitalizzazione a lungo termine non nasce dal nulla, bensì dal fatto che per troppi anni la legge cantonale imponeva all’allora CPDS di versare pensioni eccessive rispetto a contributi previsti per il loro finanziamento. La crescente scollatura tra patrimonio ed impegni verso gli assicurati, in particolare i pensionati, constatata negli anni novanta e nel primo decennio del duemila, era imposta dalla legge, una legge che non era più al passo con i tempi, ma pur sempre una legge a cui l’ Istituto non poteva sottrarsi spontaneamente. Il tutto reiterato dalle garanzie di pensione per i lavoratori attivi anziani (nati ante 1963) inserite nella nuova legge del 2013, il cui versamento è stato imposto all’Istituto dal legislatore senza finanziamenti adeguati. Il 9 giugno NON si vota per contenere un ipotetico debito (disavanzo) dell’Istituto Alcuni tendono a mettere a confronto la sottocopertura dell’Istituto con il debito pubblico del Cantone. Il confronto con il debito pubblico cantonale è fuori luogo. Il disavanzo di IPCT non è un debito da dovere ripagare con interessi a un creditore come lo è invece il debito pubblico o il debito privato; è piuttosto un disavanzo tecnico, indicante che il valore del patrimonio (attivo di bilancio) è inferiore agli impegni teorici verso la totalità degli assicurati in un determinato momento (passivo di bilancio). È un’indicazione contabile, perché il caso concreto in cui vengono a scadenza contemporaneamente tutti gli impegni verso tutti gli assicurati è prettamente teorico, impossibile nella realtà, soprattutto quando il datore di lavoro in questione è un ente pubblico di livello cantonale la cui perennità operativa non è messa in discussione. Ciò che conta, per una cassa pensioni pubblica in capitalizzazione parziale, è il piano di rifinanziamento. A titolo abbondanziale giova ricordare che l’Istituto non ha nessun impegno debitorio verso istituti di credito, tutti gli investimenti sono finanziati tramite il patrimonio proprio. Il 9 giugno NON si votano misure di solidarietà a carico degli assicurati attivi più giovani a favore degli assicurati attivi più anziani L’aumento dei contributi di risparmio oggetto della votazione favorisce soprattutto gli assicurati più giovani, perché è solo con una carriera completa davanti a sé che l’aumento dei contributi previsto porta ad azzerare la riduzione della rendita di pensione. Porta cioè ad un aumento di capitale al momento del pensionamento tale da potere beneficiare della stessa rendita calcolata prima della riduzione dei tassi di conversione. Inoltre l’aumento degli accrediti di vecchiaia porta ad un aumento, anno per anno, della prestazione di libero passaggio, per cui in caso di futura uscita dall’Istituto per un cambio di carriera professionale, gli assicurati (oggi giovani) potranno portare con sé un capitale di libero passaggio maggiore. Per gli assicurati più anziani, visto l’effetto limitato dell’aumento dei contributi, sono previste anche altre misure non oggetto della votazione ma implementabili nel senso previsto solo in caso di esito positivo del voto. Il 9 giugno NON si vota per misure a favore e/o a carico dei pensionati Le persone già la beneficio della pensione di vecchiaia godono di un diritto acquisito, non è possibile ridurre le rendite in corso. Anche se in passato le leggi cantonali imponevano all’Istituto di previdenza il versamento di rendite superiori al loro finanziamento, ciò che ha portato alla forte riduzione del grado di copertura tra la fine degli anni ’80 ed il 2012, non è possibile adottare dei correttivi a carico di chi nel frattempo si è pensionato. Quale parziale compensazione, la legge sull’IPCT prevede che le rendite in corso non siano adattate al rincaro fintanto che lo stesso non raggiunga il 15% rispetto al livello dei prezzi al consumo del 2012. Visto che, dopo la fiammata del 2022/23, l’inflazione sembra tornata a livelli contenuti, il momento di tematizzare l’assegnazione del rincaro per le rendite in corso pare ancora piuttosto lontano. Il 9 giugno NON si vota su misure provvisorie limitate nel tempo L’aumento degli accrediti di vecchiaia versati annualmente dalle persone attive assicurate (+3% suddivisi tra DL e assicurati) ha lo scopo definitivo di aumentare gli averi di vecchiaia accumulati al momento del pensionamento da cui vengono poi calcolate – applicandovi i tassi di conversione - le rendite (pensione di vecchiaia). L’articolo di legge vero e proprio è comunque flessibile: prevede una forchetta tra 0% e 4% dei salari assicurati, all’interno della quale si trova il +3% che verrà effettivamente adottato a partire dal 2025. Tale misura potrebbe venire rivista al ribasso solo nel caso in cui vi fosse una sensibile riduzione della speranza di vita, o in caso di aumento duraturo dei tassi di interesse, che permetterebbe di tornare ad aumentare i tassi di conversione. In assenza di una tale evoluzione demografica o economica, ad oggi assai poco probabili, la misura è definitiva, perché pensata anche e soprattutto per tutti i futuri assicurati. Dunque l’aumento dei contributi a carico dei datori di lavoro e degli assicurati è una misura strutturale praticamente definitiva. Il 9 giugno NON si vota per un nuovo modello di governo dell’Istituto La LPP federale è chiarissima in merito alla forma di governo degli Istituti di previdenza in generale, e di quelli che assicurano il personale di enti di diritto pubblico in particolare. Non occorrono disposizioni cantonali aggiuntive, che rischierebbero di travalicare la legislazione federale finendo per essere nulle. L’applicazione della legislazione federale ha in generale portato i Cantoni a decidere di mantenere la competenza nel fissare i contributi, mentre le prestazioni, gli investimenti e la gestione d’impresa sono competenze esclusive degli Organi degli Istituti di previdenza, senza che il legislatore cantonale abbia alcuna voce in capitolo. Il voto popolare si è reso necessario perché vengono modificati i contributi ricorrenti annui, ma per quanto riguarda il governo d’impresa, l’investimento ed impiego del patrimonio e l’erogazione delle prestazioni le istanze politiche cantonali non hanno alcuna competenza, sia che in votazione popolare la spunti il SÌ, sia che la spunti il NO. A giusta ragione, il messaggio del 2008 del Consiglio Federale sul finanziamento degli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico (IPDP) non lasciava più alcuno spazio residuo agli appetiti delle istituzioni politiche cantonali in merito alla forma di governo degli Istituti di previdenza: “L'obiettivo dell'indipendenza giuridica e organizzativa dell'IPDP (distacco dall'amministrazione) è quello di depoliticizzare il regime pensionistico professionale fornito dai datori di lavoro del settore pubblico. A tal fine, è necessario che l'organo supremo (e non l'autorità pubblica) sia essenzialmente responsabile della sicurezza finanziaria del fondo pensione, anche nel caso di un IPDP. La libertà di organizzazione dei Cantoni è limitata dalla legge federale, che prescrive la forma giuridica e un certo grado di autonomia per gli IPDP. Tuttavia, va tenuto presente che la LPP, una legge quadro che prevede prestazioni minime, lascia alle parti coinvolte un'ampia libertà decisionale e organizzativa in materia di previdenza professionale. Di conseguenza, i legislatori e gli esecutivi cantonali e comunali devono mantenere la possibilità di esercitare una certa influenza sul finanziamento o sulle prestazioni della loro IPDP comunitaria attraverso l'emanazione di una normativa (legge, ordinanza o regolamento soggetti all'approvazione dell'esecutivo). A differenza del sistema attuale, tuttavia, i poteri legislativi o esecutivi dovrebbero essere limitati ad agire su uno dei due parametri (finanziamento o prestazioni), in modo che l'organo supremo dell'IPDP abbia la possibilità e la responsabilità di fissare l'altro parametro in modo flessibile, al fine di garantire la sicurezza finanziaria dell'istituzione. Tuttavia, la società di diritto pubblico può decidere di non fissare parametri per i contributi e le prestazioni, in modo che l'organo supremo sia pienamente responsabile della sicurezza finanziaria dell'IPDP.” (Tradotto dal testo originale francese con DeepL.com)
IPCT – maggio 2024
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