Misure di compensazione per le rendite pensionistiche versate dall’IPCT oggetto della votazione del 9.6.2024
Premessa: la necessità di ridurre i tassi di conversione L’Istituto di Previdenza del Canton Ticino – IPCT - assicura la previdenza professionale di oltre 17'000 assicurati attivi (dipendenti cantonali, docenti comunali e collaboratori di oltre cento tra Comuni ed Enti con compiti pubblici) e di circa 10'000 pensionati. Il tasso (o aliquota) di conversione (TdC) trasforma il capitale di vecchiaia che il singolo assicurato ha accumulato al momento del pensionamento in una rendita annua (rendita di vecchiaia o pensione) pagata per tutta la vita del pensionato. L’Istituto di previdenza, come tutte le altre casse pensioni in Svizzera, deve abbassare tale tasso a causa dell’evoluzione dei suoi parametri tecnici di riferimento, e lo sta facendo a partire dal 01.01.2024. Infatti, in relazione ai parametri fondamentali: - tabelle di mortalità che tengono conto del costante allungamento della speranza di vita,
- tasso tecnico, cioè il tasso d’interesse teorico da utilizzare per calcolare l’evoluzione dei capitali di previdenza dei pensionati, il tasso di conversione in vigore fino a fine 2023 era troppo elevato, e ciò causerebbe a IPCT perdite strutturali pari a circa 50 milioni di franchi all’anno (il capitale di previdenza da calcolare per ogni nuovo pensionato sarebbe ben superiore rispetto agli averi di vecchiaia realmente accumulati durante la vita attiva). Anche l’Autorità di vigilanza ha richiesto di concretizzare una riduzione del tasso di conversione più aderente ai parametri tecnici attuali.
Anno | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | TdC a 65 anni | 6.17% | 6.05% | 5.93% | 5.81% | 5.69% | 5.57% | 5.45% | 5.33% | 5.25% |
Conseguenza: la necessità di introdurre misure di compensazione Il risultato finale provocato dalla riduzione del tasso di conversione senza misure di compensazione a supporto sarebbe una riduzione delle pensioni del 15% (per tutti i singoli pensionati a partire dal 2031 – mentre nel periodo di discesa la riduzione sarebbe meno marcata). Una riduzione molto importante, che il Consiglio di Stato ha voluto mitigare con l’adozione di misure di compensazione concordate con le organizzazioni del personale ed IPCT. Misure in seguito approvate a larga maggioranza dal Gran Consiglio nell’autunno del 2023 ma oggetto di referendum finanziario ai sensi della legislazione cantonale. Prima misura di compensazione proposta: adattamento degli accrediti di vecchiaia Nel confronto con altri Cantoni svizzeri (così come nei confronti anche, ad esempio, delle casse pensioni dell’Ente ospedaliero cantonale e della Città di Lugano) già oggi le rendite di vecchiaia dei futuri pensionati dell’IPCT risultano nella fascia medio-bassa. Senza misure di compensazione la situazione peggiorerebbe ulteriormente. L’adattamento dei contributi ricorrenti annui destinati al risparmio per la vecchiaia è la misura principale adottata da ogni istituto di previdenza che interviene per compensare la riduzione dei tassi di conversione. E ciò è piuttosto intuitivo: applicando un tasso di conversione ridotto, la pensione in valore assoluto non diminuisce, se il capitale di vecchiaia accumulato a cui applicare tale tasso di conversione è più elevato. La misura è indipendente dal grado di copertura dell’istituto di previdenza perché è finalizzata esclusivamente a salvaguardare le pensioni dei singoli assicurati. Tra i casi recenti di interventi con lo stesso scopo possiamo citare i Cantoni di Argovia, Grigioni, la Città di Zurigo, così come La Posta e le FFS. Anche in Ticino, IPCT, Consiglio di Stato e organizzazioni del personale hanno aperto un tavolo di discussione per trovare soluzioni atte ad evitare la riduzione delle pensioni. Si è calcolato che, sull’arco di una carriera completa, un accredito di vecchiaia annuo (cioè il premio di risparmio calcolato in percentuale del salario assicurato) aumentato del 3% rispetto ad oggi permette di generare un capitale di vecchiaia supplementare sufficiente a compensare la riduzione del tasso di conversione. Ecco un esempio teorico esplicativo (per semplificazione senza interessi e senza aumenti salariali nel tempo): - persona di 20 anni (carriera completa davanti a sé),
- salario AVS 65'725.-; salario assicurato (già dedotto importo di coordinamento) CHF 40'000.-
Classi età | Numero di anni | Accrediti di vecchiaia scala attuale | Totale contributi di vecchiaia annui e capitale finale | Accrediti di vecchiaia nuova scala (+3%) | Totale contributi di vecchiaia annui e capitale finale | 20-34 | 15 | 13% | 5'200.- | 16% | 6'400.- | 35-44 | 10 | 16% | 6'400.- | 19% | 7'600.- | 45-54 | 10 | 19% | 7'600.- | 22% | 8'800.- | 55 – età AVS | 10 | 22% | 8'800.- | 25% | 10'000.- | | | | | | | Totale | 45 anni di carriera | 13*15+ 16*10+ 19*10+ 22*10 = 765% | 5'200.-*15 + 6'400.-*10 + 7'600.-*10 + 8'800.-*10 = | 16*15+ 19*10+ 22*10+ 25*10= 900% | 6'400.-*15 + 7'600.-*10 + 8'800.-*10 + 10'000.-*10 = | Capitale finale | | 765% del salario assicurato | 306'000.- in valore assoluto | 900% del salario assicurato | 360'000.- in valore assoluto | Aliquota di conversione | | attuale 6.17% | | nuova 5.25% | | Rendita annua in valore assoluto | | 6.17% di 306'000.- = 18’880.- | | 5.25% di 360'000.- = 18'900.- | | Rendita annua in % del salario assicurato | | 18'880.-/40'000.- = 47.20% | | 18'900.-/40'000.- = 47.25% | |
Si nota chiaramente che l’aumento degli accrediti di vecchiaia (+3%) permette di aumentare il capitale di vecchiaia finale, in modo che la rendita di pensione, pur se calcolata con il nuovo tasso di conversione più basso, in valore assoluto, rimane uguale rispetto alla vecchia situazione (contributi più bassi, capitale più basso ma aliquota di conversione più alta). Le parti sociali hanno dunque raggiunto un compromesso – approvato dal Gran Consiglio e ora sottoposto al voto – che si fonda sui principi del mantenimento del livello delle rendite e sulla simmetria dei sacrifici. Il decreto legislativo propone di modificare l’articolo 11 della Legge cantonale sull’IPCT (LIPCT) per adattare i contributi annuali di risparmio nel senso indicato, cioè +3%. Più nel dettaglio, l’articolo di legge - al suo nuovo cpv. 6 - prevede una forbice di contributi supplementari flessibile tra lo 0% ed il 4%, permettendo adattamenti tempestivi qualora in futuro i parametri tecnici di riferimento dovessero modificarsi ancora in base all’evoluzione della speranza di vita e dei tassi di interesse. Seconda misura di compensazione proposta: trasferimento ai datori di lavoro del contributo di risanamento già esistente Come noto, IPCT è un ente previdenziale di diritto pubblico in regime di capitalizzazione parziale, e deve seguire un cammino di rifinanziamento per raggiungere un grado di copertura fissato per legge pari all’85% nel 2051. Per far questo, oltre ai contributi ordinari e straordinari, dal 2013 sono previsti nella LIPCT dei contributi di risanamento pari al 2% dei salari assicurati a carico dei datori di lavoro e pari all’ 1% a carico degli assicurati attivi. L’accordo raggiunto tra le parti prevede anche il trasferimento ai datori di lavoro della quota dell’1% dei contributi di risanamento attualmente a carico dei dipendenti, in cambio dell’assunzione da parte di quest’ultimi di più della metà del nuovo contributo di risparmio del +3% di cui sopra. La motivazione del trasferimento di questo onere ai datori di lavoro – ben visibile al cpv. 5 dell’art. 11 LIPCT - risiede nel fatto che il bisogno di risanamento non è generato dagli attuali assicurati attivi che sono al beneficio del nuovo regime pensionistico più modesto in vigore dal 2013, bensì dalle rendite del passato che, con il vecchio regime e le garanzie transitorie che ormai volgono al termine, erano molto generose ma non sufficientemente finanziate dai contributi versati da datori di lavoro e dipendenti nel frattempo pensionatisi. Effetti delle misure sui contributi ricorrenti annui complessivi Concretamente, abbinando le due misure appena descritte, i contributi annui complessivi (che sono fissi indipendentemente dall’età dell’assicurato) stabiliti nell’art. 11 LIPCT cambierebbero nel modo seguente: in % del salario assicurato | Ordinari (cpv.2 e cpv.6 nuova versione) | Risanamento (cpv. 5 nuova versione) | Straordinari (cpv. 4 nuova versione) | Totale | Suddivisione contributi totali | Suddivisione contributi ordinari | Contributi ATTUALI | | | | | | | Dipendenti | 10.50% | 1.00% | | 11.50% | 39.5% | 47.5% | Datori lavoro DL | 11.60% | 2.00% | 4.00% | 17.60% | 60.5% | 52.5% | TOT | 22.10% | 3.00% | 4.00% | 29.10% | 100% | 100% | | | | | | | | Contributi FUTURI | | | | | | | Dipendenti | 12.30% | 0.00% | | 12.30% | 38.3% | 49.0% | Datori lavoro | 12.80% | 3.00% | 4.00% | 19.80% | 61.7% | 51.0% | TOT | 25.10% | 3.00% | 4.00% | 32.10% | 100% | 100% |
Aumento complessivo per i datori di lavoro: 2.2% dei salari assicurati Aumento complessivo per le persone assicurate: 0.8% dei salari assicurati Da notare anche che il riparto dei contributi ordinari è praticamente paritario presso IPCT mentre presso molti altri Istituti di previdenza del settore pubblico il datore di lavoro si assume una quota parte dei premi ben maggiore (spesso tra il 60% ed il 66.6%) Lo schema seguente riassume i costi ricorrenti annui per i datori di lavoro generati dalle nuove misure: (CHF mio – valori basati sui salari al 31.12.2022) | Stato (LORD) | Docenti comunali (LORD) | Comuni affiliati per convenzione | Altri Enti affiliati per convenzione | Stipendi assicurati (coordinati) | 662.5 | 104.1 | 40.0 | 183.8 | Contributi annui attuali dei datori di lavoro | 116.6 | 18.3 | 7.0 | 32.3 | Contributi annui futuri dei datori di lavoro | 131.2 | 20.6 | 7.9 | 36.4 | Maggiori costi annui dei datori di lavoro (+2.20% della massa salariale) | 14.6 | 2.3 | 0.9 | 4.0 |
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