Su che cosa si vota il 9 giugno 2024

Misure di compensazione per le rendite pensionistiche versate dall’IPCT oggetto della votazione del 9.6.2024

 

Premessa: la necessità di ridurre i tassi di conversione

 

 

L’Istituto di Previdenza del Canton Ticino – IPCT -  assicura la previdenza professionale di oltre 17'000 assicurati attivi (dipendenti cantonali, docenti comunali e collaboratori di oltre cento tra Comuni ed Enti con compiti pubblici) e di circa 10'000 pensionati.

 

Il tasso (o aliquota) di conversione (TdC) trasforma il capitale di vecchiaia che il singolo assicurato ha accumulato al momento del pensionamento in una rendita annua (rendita di vecchiaia o pensione) pagata per tutta la vita del pensionato.

 

L’Istituto di previdenza, come tutte le altre casse pensioni in Svizzera, deve abbassare tale tasso a causa dell’evoluzione dei suoi parametri tecnici di riferimento, e lo sta facendo a partire dal 01.01.2024.

 

Infatti, in relazione ai parametri fondamentali:

  • tabelle di mortalità che tengono conto del costante allungamento della speranza di vita,
  • tasso tecnico, cioè il tasso d’interesse teorico da utilizzare per calcolare l’evoluzione dei capitali di previdenza dei pensionati, il tasso di conversione in vigore fino a fine 2023 era troppo elevato, e ciò causerebbe a IPCT perdite strutturali pari a circa 50 milioni di franchi all’anno (il capitale di previdenza da calcolare per ogni nuovo pensionato sarebbe ben superiore rispetto agli averi di vecchiaia realmente accumulati durante la vita attiva). Anche l’Autorità di vigilanza ha richiesto di concretizzare una riduzione del tasso di conversione più aderente ai parametri tecnici attuali.
 

Anno

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

TdC

a 65 anni

6.17%

6.05%

5.93%

5.81%

5.69%

5.57%

5.45%

5.33%

5.25%

 

 

Conseguenza: la necessità di introdurre misure di compensazione

 

Il risultato finale provocato dalla riduzione del tasso di conversione senza misure di compensazione a supporto sarebbe una riduzione delle pensioni del 15% (per tutti i singoli pensionati a partire dal 2031 – mentre nel periodo di discesa la riduzione sarebbe meno marcata).

Una riduzione molto importante, che il Consiglio di Stato ha voluto mitigare con l’adozione di misure di compensazione concordate con le organizzazioni del personale ed IPCT.

Misure in seguito approvate a larga maggioranza dal Gran Consiglio nell’autunno del 2023 ma oggetto di referendum finanziario ai sensi della legislazione cantonale.

 

 

Prima misura di compensazione proposta: adattamento degli accrediti di vecchiaia

 

Nel confronto con altri Cantoni svizzeri (così come nei confronti anche, ad esempio, delle casse pensioni dell’Ente ospedaliero cantonale e della Città di Lugano) già oggi le rendite di vecchiaia dei futuri pensionati dell’IPCT risultano nella fascia medio-bassa. Senza misure di compensazione la situazione peggiorerebbe ulteriormente.

 

L’adattamento dei contributi ricorrenti annui destinati al risparmio per la vecchiaia è la misura principale adottata da ogni istituto di previdenza che interviene per compensare la riduzione dei tassi di conversione. E ciò è piuttosto intuitivo: applicando un tasso di conversione ridotto, la pensione in valore assoluto non diminuisce, se il capitale di vecchiaia accumulato a cui applicare tale tasso di conversione è più elevato.

 

La misura è indipendente dal grado di copertura dell’istituto di previdenza perché è finalizzata esclusivamente a salvaguardare le pensioni dei singoli assicurati. Tra i casi recenti di interventi con lo stesso scopo possiamo citare i Cantoni di Argovia, Grigioni, la Città di Zurigo, così come La Posta e le FFS.

 

Anche in Ticino, IPCT, Consiglio di Stato e organizzazioni del personale hanno aperto un tavolo di discussione per trovare soluzioni atte ad evitare la riduzione delle pensioni. Si è calcolato che, sull’arco di una carriera completa, un accredito di vecchiaia annuo (cioè il premio di risparmio calcolato in percentuale del salario assicurato) aumentato del 3% rispetto ad oggi permette di generare un capitale di vecchiaia supplementare sufficiente a compensare la riduzione del tasso di conversione.

 

Ecco un esempio teorico esplicativo (per semplificazione senza interessi e senza aumenti salariali nel tempo):

  • persona di 20 anni (carriera completa davanti a sé),
  • salario AVS 65'725.-; salario assicurato (già dedotto importo di coordinamento) CHF 40'000.-

 

Classi età

Numero

di anni

Accrediti di vecchiaia

scala attuale

Totale contributi di vecchiaia annui

e capitale finale

Accrediti di vecchiaia

nuova scala (+3%)

Totale contributi di vecchiaia annui

e capitale finale

 

20-34

15

13%

5'200.-

16%

6'400.-

35-44

10

16%

6'400.-

19%

7'600.-

45-54

10

19%

7'600.-

22%

8'800.-

55 – età AVS

10

22%

8'800.-

25%

10'000.-

 

 

 

 

 

 

Totale

 

45 anni

di carriera

13*15+

16*10+

19*10+

22*10 =

765%

5'200.-*15 +

6'400.-*10 +

7'600.-*10 +

8'800.-*10 =

 

16*15+

19*10+

22*10+

25*10=

900%

6'400.-*15 +

7'600.-*10 +

8'800.-*10 +

10'000.-*10 =

 

Capitale finale

 

765% del

salario assicurato

306'000.-

in valore assoluto

900% del

salario assicurato

360'000.-

in valore assoluto

Aliquota di conversione

 

attuale 6.17%

 

nuova 5.25%

 

Rendita annua in valore assoluto

 

6.17%

di 306'000.- =

18’880.-

 

5.25%

di 360'000.- =

18'900.-

 

Rendita annua in % del salario assicurato

 

18'880.-/40'000.- =

47.20%

 

18'900.-/40'000.- =

47.25%

 

 

Si nota chiaramente che l’aumento degli accrediti di vecchiaia (+3%) permette di aumentare il capitale di vecchiaia finale, in modo che la rendita di pensione, pur se calcolata con il nuovo tasso di conversione più basso, in valore assoluto, rimane uguale rispetto alla vecchia situazione (contributi più bassi, capitale più basso ma aliquota di conversione più alta).

 

Le parti sociali hanno dunque raggiunto un compromesso – approvato dal Gran Consiglio e ora sottoposto al voto – che si fonda sui principi del mantenimento del livello delle rendite e sulla simmetria dei sacrifici.
Il decreto legislativo propone di modificare l’articolo 11 della Legge cantonale sull’IPCT (LIPCT) per adattare i contributi annuali di risparmio nel senso indicato, cioè +3%.
Più nel dettaglio, l’articolo di legge - al suo nuovo cpv. 6 - prevede una forbice di contributi supplementari flessibile tra lo 0% ed il 4%, permettendo adattamenti tempestivi qualora in futuro i parametri tecnici di riferimento dovessero modificarsi ancora in base all’evoluzione della speranza di vita e dei tassi di interesse.

 

 

Seconda misura di compensazione proposta: trasferimento ai datori di lavoro del contributo di risanamento già esistente

 

Come noto, IPCT è un ente previdenziale di diritto pubblico in regime di capitalizzazione parziale, e deve seguire un cammino di rifinanziamento per raggiungere un grado di copertura fissato per legge pari all’85% nel 2051. Per far questo, oltre ai contributi ordinari e straordinari, dal 2013 sono previsti nella LIPCT dei contributi di risanamento pari al 2% dei salari assicurati a carico dei datori di lavoro e pari all’ 1% a carico degli assicurati attivi. L’accordo raggiunto tra le parti prevede anche il trasferimento ai datori di lavoro della quota dell’1% dei contributi di risanamento attualmente a carico dei dipendenti, in cambio dell’assunzione da parte di quest’ultimi di più della metà del nuovo contributo di risparmio del +3% di cui sopra.

La motivazione del trasferimento di questo onere ai datori di lavoro – ben visibile al cpv. 5 dell’art. 11 LIPCT - risiede nel fatto che il bisogno di risanamento non è generato dagli attuali assicurati attivi che sono al beneficio del nuovo regime pensionistico più modesto in vigore dal 2013, bensì dalle rendite del passato che, con il vecchio regime e le garanzie transitorie che ormai volgono al termine, erano molto generose ma non sufficientemente finanziate dai contributi versati da datori di lavoro e dipendenti nel frattempo pensionatisi.

 

 

Effetti delle misure sui contributi ricorrenti annui complessivi

 

Concretamente, abbinando le due misure appena descritte, i contributi annui complessivi (che sono fissi indipendentemente dall’età dell’assicurato) stabiliti nell’art. 11 LIPCT cambierebbero nel modo seguente:

 

in % del

salario assicurato

 

Ordinari

(cpv.2 e cpv.6

nuova versione)

Risanamento

(cpv. 5

nuova versione)

Straordinari

(cpv. 4

nuova versione)

Totale

Suddivisione
contributi

totali

Suddivisione
contributi

ordinari

Contributi ATTUALI

 

 

 

 

 

 

Dipendenti

10.50%

1.00%

 

11.50%

39.5%

47.5%

Datori lavoro DL

11.60%

2.00%

4.00%

17.60%

60.5%

52.5%

TOT

22.10%

3.00%

4.00%

29.10%

100%

100%

       

Contributi FUTURI

      

Dipendenti

12.30%

0.00%

 

12.30%

38.3%

49.0%

Datori lavoro

12.80%

3.00%

4.00%

19.80%

61.7%

51.0%

TOT

25.10%

3.00%

4.00%

32.10%

100%

100%

 

Aumento complessivo per i datori di lavoro: 2.2% dei salari assicurati

Aumento complessivo per le persone assicurate: 0.8% dei salari assicurati

 

Da notare anche che il riparto dei contributi ordinari è praticamente paritario presso IPCT mentre presso molti altri Istituti di previdenza del settore pubblico il datore di lavoro si assume una quota parte dei premi ben maggiore (spesso tra il 60% ed il 66.6%)

 

Lo schema seguente riassume i costi ricorrenti annui per i datori di lavoro generati dalle nuove misure:

 

 

(CHF mio –

valori basati sui salari

al 31.12.2022)

 

Stato

(LORD)

Docenti comunali

(LORD)

Comuni affiliati

per convenzione

Altri Enti affiliati

per convenzione

Stipendi assicurati (coordinati)

662.5

 

104.1

40.0

183.8

Contributi annui attuali dei datori di lavoro

116.6

18.3

7.0

32.3

Contributi annui futuri dei datori di lavoro

131.2

20.6

7.9

36.4

Maggiori costi annui dei datori di lavoro

(+2.20% della massa salariale)

14.6

2.3

0.9

4.0

 

L’impatto annuo delle nuove misure sui conti di gestione corrente del Cantone supera il valore soglia di CHF 6 milioni per spese ricorrenti previsto dall’articolo 42a della costituzione, e pertanto il provvedimento è sottoposto al voto popolare su richiesta di un terzo dei deputati del Gran Consiglio.

 

 

Terza misura di compensazione proposta: accredito unico di compensazione a favore degli assicurati senza una carriera completa davanti a sé

(di competenza di IPCT – non direttamente oggetto della votazione popolare ma dipendente da essa)

 

L’aumento di contributi permette dunque agli assicurati con davanti a sé una carriera completa di compensare totalmente gli effetti della riduzione dei tassi di conversione, senza riduzioni della rendita. E gli altri? Gli assicurati attivi con molti anni di servizio alle spalle non dispongono più di un numero sufficiente di anni di contributi per una compensazione completa, come è bene illustrato dal grafico seguente:

Per questo l’accordo prevede anche un pacchetto di misure supplementari a carico di IPCT, che negli scorsi anni ha creato i necessari accantonamenti contabili affinché queste non vadano a pesare sul grado di copertura e sul cammino di rifinanziamento generale. Vediamo un po’ più nel dettaglio tali misure:

  • come detto sopra, riduzione del tasso di conversione su un periodo di otto anni e non in un’unica volta, per attenuare gli effetti su chi oggi è più prossimo alla pensione;
  • tasso di conversione finale del 5.25% non perfettamente neutrale dal profilo attuariale, bensì leggermente favorevole agli assicurati, in linea con le scelte della media del mercato (oggi è mediamente del 5.23% per le casse con garanzia dello Stato e 5.21% per le casse senza garanzia dello Stato – vedi Rapport sur la situation financière des institutions de prévoyance 2018-2022 della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale);
  • attribuzione di un accredito unico straordinario individuale al momento del pensionamento affinché la riduzione massima della pensione sia inferiore o uguale al 2%, per tutte le persone assicurate, rispetto a quanto previsto nel 2023 con il vecchio tasso di conversione.

Si ribadisce che queste misure aggiuntive direttamente a carico di IPCT dispongono già dei necessari finanziamenti, ma potranno venire implementate dall’Istituto solo in caso di accettazione definitiva delle misure di rango legislativo oggetto del voto popolare. Appositi accantonamenti sono stati creati dalla Cassa negli scorsi anni, avendo riconosciuto un interesse minimo sugli averi degli assicurati attivi (anche in anni con rendimento del patrimonio molto positivo) e avendo ridotto le future rendite vedovili in aspettativa (mentre le rendite in corso sono garantite per legge).

 

 

Ulteriori modifiche tecniche di alcuni articoli di legge:

 

Si coglie l’occasione per modificare anche alcuni altri articoli della LIPCT di natura tecnica:

  • eliminare il riferimento ai 64 anni come età AVS delle donne per il calcolo del supplemento sostitutivo AVS in caso di prepensionamento dopo l’adozione della riforma AVS 21;
  • chiarire meglio la ripartizione delle competenze tra legge cantonale (che determina in particolare i contributi) e regolamento di previdenza (che determina in particolare le prestazioni), come richiesto dalla LPP federale;
  • prevedere la possibilità di contributi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro affiliati per convenzione, nel caso in cui essi, con scelte volontarie unilaterali non concordate con IPCT, dovessero modificare in modo sfavorevole alla cassa la struttura d’età dei propri dipendenti affiliati ad IPCT (ad esempio con trasferimenti di personale sottaciuti) danneggiando così l’intera comunità degli assicurati;
  • introdurre il principio che la cassa possa proporre fino a tre piani differenziati a libera scelta degli assicurati (nei quali il contributo del datore di lavoro non cambia mentre può cambiare il contributo del dipendente a seconda della sua sensibilità individuale in materia previdenziale).

 

L’Istituto auspica l’approvazione del tema in votazione, visto che è frutto di un’importante lavoro di mediazione svolto da Consiglio di Stato, organizzazioni del personale e IPCT, e che le misure proposte sono equilibrate, permettendo di mantenere le pensioni ad un livello dignitoso (obiettivo di rendita pari al 47.25% del salario assicurato in caso di carriera professionale a partire dai 20 anni, che scenderebbe al 40.1% del salario assicurato senza misure di compensazione)

 

 

IPCT – maggio 2024